STUDIO LEGALE AVV. DAVIDE MERAVIGLIA
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Responsabilità Civile

In diritto, la responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare essa individua l'intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall'altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

 

La r.c. quale istituto si fonda su una molteplicità di norme, anzitutto quelle contenute nel codice civile italiano di cui agli artt. 2043 ss. c.c. e 1218 ss c.c. Esistono, poi, altre disposizioni previste per specifiche fattispecie (si veda, ad esempio e senza pretesa di esaustività: gli artt. 10, 874 c.c.; art.15 d.lgls. 30 giugno 2003, n. 196; artt. 114 ss., d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

All'interno della r.c. si rinviene la disciplina del cd. "fatto illecito" descritto, in via generale dall'art. 2043 c.c. che obbliga chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento del danno:

« Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. »

 

La commissione di un fatto illecito - in ragione della presenza nel nostro sistema di ipotesi di responsabilità oggettiva e finanche di ipotesi di responsabilità per fatto altrui - non esaurisce tuttavia l'intero istituto: esso è soltanto uno dei possibili fatti fonte di responsabilità. Da ciò può ulteriormente ricavarsi che l'obbligo riparatorio (responsabilità civile in senso stretto) assolve ad una funzione non costante nell'ordinamento: tale obbligo ha una valenza sanzionatoria (pena privata) quando previsto rispetto a fatti illeciti; puramente compensativa quando originato da fatti cui è estranea ogni valutazione di rimproverabilità.

 

Tradizionalmente la responsabilità civile si divide in contrattuale, extracontrattuale e responsabilità ex lege, più correttamete definita, secondo la tradizione gaiana, ex variis causarum figuris (ad es. responsabilità da negotiorum gestio, artt.2028 e ss. c.c.). La seconda ha carattere residuale (di tipo logico-sistematico, non casistico), nel senso che la r.c. è del primo tipo quando il fatto-fonte coincide con l'inadempimento di un rapporto obbligatorio, qualunque ne sia la fonte; è del secondo tipo in tutti gli altri casi.

Questi casi vengono individuati e classificati nel codice civile dagli articoli dal 2043 al 2054.

 

L’art. 2043 c.c. sopra citato, come detto, costituisce la regola generale che esprime un modello di atipicità dell'illecito e in cui l'interesse protetto, che si assume leso, ha bisogno di tradursi nella formula del "danno ingiusto".

Le altre disposizioni, invece, sebbene rimangano per diversi aspetti collegata alla norma generale dell’art. 2043 c.c., istituiscono speciali ipotesi di responsabilità per tutelare interessi già individuati come meritevoli di una specifica considerazione da parte dell’ordinamento, in cui diverso può essere il criterio di imputazione del danno e la disciplina della fattispecie fonte di obbligo risarcitorio.

Queste ipotesi di responsabilità sono:

  • Danno cagionato dall’incapace;
  • Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte;
  • Responsabilità dei padroni e committenti;
  • Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose;
  • Danno cagionato da cose in custodia;
  • Danno cagionato da animali;
  • Rovina di edificio;
  • Circolazione di veicoli.

Infine vi sono altre ipotesi speciali non contemplate in modo specifico, ma certamente tutelate dalla legge in virtù di norme generali, quali per esempio la responsabilità medica ed il risarcimento del danno da contatto sociale ed, in genere, tutte le fattispecie generanti un fatto ingiusto ed illecito.

 

Su queste premesse lo Studio Legale Meraviglia può offrirvi un valido aiuto ed un'ampia assistenza legale per ottenere il giusto risarcimento, anche giudizialmente, qualora, soprattutto, non si riesca a definire la vertenza per via stragiudiziale.

 

 

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